Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 01 Luglio 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223206 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Enio Vial, Silvia Bettiol e Adriana Barea Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
L’Agenzia ha recentemente fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe che: nel prorogare al 2024 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte dei cd. “under 36” a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato entro fine 2023 ha previsto, in caso di stipula dell’atto di compravendita prima dell’entrata in vigore del decreto (assolvendo le imposte in via ordinaria), il riconoscimento di un credito d’imposta pari alle imposte pagate in eccesso.
Il CNDCEC e la FNC, con un documento pubblicato il 25/06/2024, hanno fornito un approfondimento in materia di Falso in attestazioni e relazioni nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza e, in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 342 e 344 del DLgs. 14/2019. Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è il titolo di un nuovo documento pubblicato dal CNDCEC e FNC nell’ambito dell’attività delle aree Funzioni giudiziarie e Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali.
Con la CM 15/E del 25/06/2024 l’Agenzia Entrate ha fornito i consueti chiarimenti in merito alle novità intervenute per di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9, DL 50/2017, da applicare sul periodo d’imposta 2023. La circolare commenta, preliminarmente, le modifiche del DLgs. 1/2024 (“decreto Adempimenti”), che, all’art. 5, prevede un processo di razionalizzazione degli ISA per tener conto delle evoluzioni della classificazione ATECO.
Nel caso di interruzione del processo avvenuta durante la pendenza del termine di impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini della tempestività del ricorso, il termine semestrale di proroga di cui all’art. 40 del D.lgs. 546/92 si somma al termine per fare istanza di accertamento con adesione. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024, ha accolto il ricorso di una società.
Con la risposta a interpello n. 141 del 24/06/2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in relazione all’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore Iva accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario, di cui all’art. 60, co. 7, del Dpr 633/72: il pagamento dell’Iva dovuta anche mediante l’istituto della rottamazione-quater consente di esercitare la rivalsa dell’IVA sul cessionario/committente. La disposizione mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
Il Ministero del Turismo, al fine di consentire l’acquisizione di opinioni, dati e valutazione sugli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati, ricorre alla consultazione relativa al regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher. I soggetti interessati possono prendere visione dei documenti allegati all’avviso presente sul sito istituzionale del Ministero, e inviare il questionario compilato entro e non oltre il 21 luglio 2024, specificando nell’oggetto Consultazione pubblica Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher.
Sulla GU n. 146 del 26/06/2024 è stato pubblicato il DM 04/06/2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. In particolare il decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito dell’Accordo di programma stipulato con la Regione Toscana, ha fissato i termini di presentazione delle domande di agevolazione inerenti i progetti di rilancio delle attività produttive dei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca colpiti dalle alluvioni di ottobre e novembre 2023, per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Dalle ore 12.00 del 9 luglio alle ore 12.00 del 30 ottobre, le imprese potranno presentare allo sportello Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, le istanze per beneficiare degli incentivi stanziati.
Il contraddittorio endoprocedimentale, in caso di accertamento a tavolino di un tributo armonizzato, quale l’Iva, è obbligatorio e può essere assolto con qualsiasi mezzo di interlocuzione, anche con la richiesta di documentazione. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16873 del 19 giugno 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.
Ai fini dell’esterovestizione della società rileva il luogo di residenza degli amministratori, soprattutto nel caso in cui ivi si svolgano le riunioni e si prendano le decisioni rilevanti. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17289 depositata il 24 giugno 2024, con cui ha accolto il ricorso della società avente sede legale all’estero.
La corretta determinazione degli utili di bilancio transita attraverso norme sostanziali e procedurali che mirano, essenzialmente, alla tutela dell’interesse: non solo della società e dei soci ma anche dei creditori e di tutti coloro che ne abbiano interesse, in generale. Si analizza il processo di determinazione del risultato di esercizio, alla luce dei possibili vizi che possono inficiarlo, alla luce della posizione della giurisprudenza e della dottrina.
Con la risposta a interpello 140 del 24/06/2024, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta 103/2024, ha ribadito che: in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” di interventi superbonus 110 (non vi è alcun debito residuo da pagare al fornitore) è possibile dare rilevanza alla “data fattura” indicata nella fattura elettronica che porta lo sconto, emessa dal fornitore laddove sia stata trasmessa allo SdI nei termini (ex art. 21, Dpr 633/72: entro 12 giorni o nei termini della fatturazione differita). Sono, infine, ribaditi i precedenti chiarimenti in relazione all’eventuale scarto del file XML della fattura con lo sconto.
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