Sono un termotecnico e mi trovo in una spiacevole
situazione. In un cantiere Superbonus l’impresa ha realizzato, al
posto di un cappotto tradizionale come previsto, un cappotto
nanotecnologico a basso spessore, in accordo con il direttore dei
lavori.
Io ho effettuato l’asseverazione del secondo SAL attestando
l’esecuzione del cappotto nanotecnologico e considerando il
relativo importo, senza curarmi di verificare che fosse stata
variata la CILAS.
In fase di apposizione del visto di conformità il
commercialista ha rilevato un’anomalia, sostenendo che non è
possibile ricomprendere nei SAL opere che non risultino nei
progetti. Di conseguenza il cliente, allarmato, mi ha fatto
scrivere una lettera di diffida e di contestuale richiesta danni da
un proprio legale.
Io e il direttore dei lavori, però, non siamo d’accordo con
questa lettura, in quanto riteniamo che sia sempre possibile
presentare varianti ai progetti a fine lavori.
Dunque, sono a chiedere se, quando si rilascia
un’asseverazione in una fase intermedia (non a fine lavori), i
progetti devono essere allineati con quanto realizzato oppure se
tutto si può sistemare con una variante a fine lavori.
L’Esperto risponde
L’edilizia è un mondo complesso, caratterizzato (o almeno così
dovrebbe essere) da un elevato grado di programmazione tecnica che
precede la realizzazione degli interventi. Ma non sempre le cose
vanno come si vorrebbe, magari perché in corso d’opera ci si
accorge che le esigenze sono diverse, o sopraggiungono
problemi.
In questi casi, come correttamente indicato dal gentile lettore,
è sempre possibile “chiudere il cerchio” apportando una variante
alla fine dei lavori, operazione consentita anche in caso di
fruizione del Superbonus.
Tuttavia, la possibilità di apportare varianti al titolo
abilitativo dei lavori (la CILAS, nel caso del Superbonus) può
confliggere con le asseverazioni “a SAL”, rilasciate cioè in una
fase intermedia, quando ancora i lavori non sono finiti. Le fonti
normative che regolano la produzione di tali documenti tecnici
necessari per la spettanza dei bonus edilizi, infatti, fanno
riferimento alla corrispondenza tra quanto realizzato e i progetti.
E tale assetto sembra ragionevole, perché se non si facesse
riferimento ai progetti, si potrebbe asseverare qualunque cosa,
privando gli Enti accertatori del loro potere di controllo, ma allo
stesso tempo genera un cortocircuito.
Come in altri casi, dunque, siamo di fronte a un dilemma, per il
quale risulta auspicabile un chiarimento ufficiale, per comprendere
se adottare un’interpretazione rigida o una più “permissiva”.
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