Se l’approvazione del Decreto “Salva Casa”
rappresenta un passo nella direzione giusta, essa allo stesso tempo
evidenzia la necessità di una riforma organica del sistema edilizio
e urbanistico in Italia, con la creazione di un Codice Unico
dell’Edilizia che unifichi le norme esistenti, stabilendo criteri
chiari e uniformi, offrendo una soluzione sostenibile e a lungo
termine.
Decreto Salva Casa: le indicazioni di CNA e
Confartigianato
A dichiararlo in audizione
in Commissione Ambiente e Territorio alla Camera, nell’ambito dei
lavori per la conversione in legge del D.L. n. 69/2024, sono stati
Confartigianato e CNA, sottolineando come il decreto “Salva
Casa” non sia un condono edilizio, ma piuttosto si
configuri come un’azione volta a semplificare e chiarire le
procedure amministrative relative alla
legittimazione degli immobili.
Ed è proprio il concetto di semplificazione che ha
caratterizzato il contenuto dell’Audizione, evidenziando i benefici
del Decreto quali:
- l’alleggerimento del carico di lavoro degli uffici
comunali; - l’accelerazione dei processi di regolarizzazione;
- la facilitazione delle transazioni immobiliari;
- lo stimolo al processo di riqualificazione degli immobili.
Tuttavia, pur riconoscendo il valore delle misure introdotte,
CNA e Confartigianato invitano a monitorare attentamente la loro
attuazione per garantire che producano gli effetti desiderati nel
rilancio del mercato immobiliare e nella valorizzazione del
patrimonio edilizio nazionale.
Non solo: secondo le Associazioni, il provvedimento, da solo,
non sarà sufficiente a rilanciare pienamente il settore delle
costruzioni, in quanto è necessario affiancarvi un sistema di
riordino degli incentivi a supporto degli interventi di
ristrutturazione, per stimolare nuove iniziative edilizie e
attrarre investimenti nel settore.
In conclusione, pur apprezzando le intenzioni del decreto-legge
e riconoscendone i potenziali benefici, solo attraverso un
approccio integrato, che includa riforme complementari e un sistema
di incentivi adeguato, sarà possibile ottenere un impatto positivo
e duraturo nel settore delle costruzioni.
Le osservazioni sulle norme
L’intervento si è quindi soffermato sulle diverse novità
introdotte dal DL Salva Casa:
- Doppia Conformità: per le Associazioni, la
revisione della regola della doppia conformità introdotta dal
Decreto rappresenta una significativa e positiva evoluzione nella
gestione delle irregolarità edilizie introducendo un approccio più
flessibile e pragmatico per affrontare le piccole difformità
edilizie, facilitando la sanatoria di interventi realizzati in
difformità parziale rispetto ai titoli abilitativi. Un aspetto
particolarmente positivo è la tempistica chiara e definita per la
risposta alle richieste di sanatoria, attraverso l’introduzione del
cd. silenzio assenso: 45 giorni per il permesso di
costruire e 30 giorni per le segnalazioni di inizio attività.
Questo permette ai richiedenti di avere certezze sui tempi di
risposta, riducendo l’incertezza che spesso affligge il settore
edilizio. Infine, l’attenzione riservata agli immobili soggetti a
vincolo paesaggistico, con la richiesta di un parere vincolante da
parte dell’autorità preposta, garantisce che la regolarizzazione
non comprometta la qualità paesaggistica e ambientale. - Ampliamento delle Categorie di Interventi in Edilizia
Libera: Confartigianato e CNA valutano positivamente
l’ampliamento della gamma di interventi che possono essere eseguiti
senza richiedere alcun titolo abilitativo, né permesso né
comunicazione. - Tolleranze Costruttive: analogamente si valuta
con favore l’ampliamento delle tolleranze costruttive, riferite a
piccole differenze rispetto ai parametri autorizzati nel progetto
edilizio, che prima erano fissate al 2% per tutti gli immobili. In
fase di conversione sarebbe opportuno rendere strutturali le nuove
tolleranze strutturali e dunque applicabili anche per interventi
successivi al 24 maggio. - Tolleranze Esecutive: secondo CNA e
Confartigianato, la previsione introdotta sulle tolleranze
esecutive, così come descritta, appare un po’ troppo generica e
rischia di creare incertezze e confusione tra i vari attori
coinvolti nel processo di costruzione. - Stato Legittimo: valutazione positiva
anche sulle modifiche alla disciplina relativa alla
documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli
immobili contenuta all’articolo 9-bis del TUE (art. 1, co. 1, lett.
b). La possibilità di determinare lo stato legittimo di un immobile
alternativamente in base al titolo originario o all’ultimo titolo
che ha disciplinato l’intervento sull’intero immobile riduce
notevolmente le complicazioni burocratiche. Questo è
particolarmente vantaggioso per immobili di vecchia costruzione,
per i quali reperire i titoli abilitativi originali può essere
estremamente difficile. - Cambio di Destinazione d’Uso: per quanto
riguarda il mutamento della destinazione d’uso, secondo le
Associazioni l’applicazione senza considerare ulteriori aree
per servizi generali o parcheggi può risultare pragmatica in alcuni
casi, ma rischia di essere problematica per altri, specialmente per
i cambi verso destinazioni d’uso commerciali. Questi tipi di
mutamenti richiedono un’adeguata considerazione degli aspetti
urbanistici per garantire che l’infrastruttura esistente possa
sostenere il nuovo uso senza impatti negativi sulla comunità e
sull’ambiente urbano. Una pianificazione che integri questi
elementi è essenziale per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile e armonioso.
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