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Quali sono i casi per i quali il contribuente può invocare l’esdebitazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria per incolpevole sovraindebitamento? Nel caso in cui, nei confronti di un contribuente dovesse emergere una sua reiterata abitudine a non assolvere i propri adempimenti fiscali, non si può ritenere che lo stesso si trovi in una condizione di incolpevole sovraindebitamento. Soprattutto quando il diretto interessato si ritrovi ad avere unicamente delle pendenze nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

A prendere questa posizione è stato il Tribunale di Ivrea (provincia di Torino) attraverso una sentenza datata 1° agosto 2023.

Il Codice della Crisi d’Impresa, all’articolo 283, prevede che nel caso in il debitore sia una persona fisica meritevole, ma non in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità diretta o indiretta, può accedere alla cosiddetta esdebitazione solo ed esclusivamente per una volta. Il contribuente, comunque vada, ha l’obbligo di provvedere a saldare il debito entro e non oltre quattro anni dal decreto emesso dal giudice, nel caso in cui dovessero intervenire delle utilità sufficienti per permettere il soddisfacimento dei creditori.

Il sovraindebitamento incolpevole

Per poter accedere al cosiddetto sovraindebitamento incolpevole il diretto interessato deve presentare una relazione particolareggiata, predisposta direttamente dall’Occ – ossia un Organismo di composizione della Crisi – nella quale vengano indicate, tra l’altro, le cause che hanno portato all’indebitamento del contribuente. Nella quale, soprattutto, venga indicata la diligenza impiega dallo stesso nell’assumere le varie obbligazioni. Devono essere, inoltre, esposte le motivazioni che hanno portato all’incapacità del creditore a saldare i vari debiti contratti.

Una volta raccolte tutte le informazioni del caso, il giudice provvede a valutare la meritevolezza del debitore. Nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto ad effettuare delle frodi e, soprattutto, manchi completamente il dolo o la colpa grave nella formazione dell’indebitamento, permette allo stesso di accedere al decreto di esdebitazione.

Sostanzialmente, al centro di tutta la vicenda presa in esame dal Tribunale di Ivrea c’è la cosiddetta meritevolezza.

Essere meritevoli

A questo punto è necessario mettere in evidenza che esistono alcune differenze tra il caso che stiamo esaminando e la liquidazione controllata. Quanto stiamo analizzando differisce anche dal concordato minore e dalla procedura di ristrutturazione del debito dei consumatori. L’effetto esdebitatorio non costituisce una conseguenza di una procedura concorsuale, ma è una misura eccezionale. Un vero e proprio beneficio elargito nei confronti del debitore.

Questo è uno dei motivi per i quali deve essere applicato molto rigidamente il presupposto della meritevolezza. Forse è meglio chiarire il concetto: liberare dai debiti un debitore non offre alcuna utilità al creditore, anche quando questo è un soggetto pubblico, come nel caso dell’Agenzia delle Entrate. Questo sacrificio può essere giustificato solo e soltanto in un caso: quando il debitore sia meritevole.

La sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea ruota proprio intorno a questo punto. La non meritevolezza di un debitore.

Il caso preso in esame

Nell’analizzare il caso in questione, il giudice eporediese sottolinea che con

specifico riferimento alla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni di cui si richiede la esdebitazione, rileva che la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza, intesa come prudenziale contegno del debitore nell’assumere il carico debitorio tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal medesimo debitore nell’assumere le obbligazioni che la relazione Occ deve appunto approfonditamente vagliare.

Il giudice, quindi, sottolinea come l’esdebitazione del soggetto non deve necessariamente avere una natura concorsuale. Non deve, infatti, in alcun modo soddisfare parzialmente i creditori. È, invece, una dichiarazione con la quale si sottolinea la non esigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore. L’esdebitamento, in altre parole, può costituire un vulnus al principio generale attraverso il quale si tutela il patrimonio.

Il caso eccezionale

L’esdebitamento costituisce, in estrema sintesi, una norma che deve essere applicata solo in casi eccezionali. Ma soprattutto deve essere vagliata in maniera molto attenta: i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti necessari per richiederla, tra i quali quello della meritevolezza risulta essere il più importante.

Nel caso preso in esame, stando a quanto messo in evidenza dal professionista Occ, lo stato di grave indebitamento era stato determinato dalla crisi economica nella quale lo stesso si trovava nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2010, quando aveva maturato un pesante debito di natura erariale.

Secondo il giudice, però, il contribuente non si trovava in una situazione di incolpevole indebitamento. Risultava infatti

una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni (ed anche in epoca successiva al periodo evidenziato dal professionista OCC nella attestazione), ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi (Irpef, IVA, ritenute acconto per i dipendenti, etc.), previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato, nelle sue varie articolazioni.

La decisione dei giudici

Analizzando la situazione in astratto, è possibile affermare che la crisi dell’attività d’impresa possa determinare una serie di debiti nei confronti di vari creditori. In questo caso, però, manca il requisito della meritevolezza perché il soggetto aveva indirizzato il proprio inadempimento esclusivamente nei confronti del fisco. Questa decisione ha fatto sì che lo stesso si sottraesse ai propri obblighi tributari e fiscali. Questi adempimenti, è bene ricordarlo, devono essere assolti, perché sono dei doveri costituzionalmente sanciti.

Ma non solo, il contribuente ha favorito gli altri creditori, in totale e completo spregio del principio di par condicio creditorum. Si violava, in questo modo, uno dei principi cardine della gestione della crisi.
Queste circostanze hanno fatto sì che venisse meno l’ammissibilità dell’istanza di esdebitazione. Non si può escludere, infatti, che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa.

 

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