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L’art. 2643 c.c. elenca dettagliatamente tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti aventi ad oggetto beni immobili che devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione al fine di rendere opponibile a terzi la loro efficacia, ai sensi dell’art. 2644 c.c.

Il diritto immobiliareDi seguito, la guida riepilogativa sulla “Trascrizione immobiliare degli atti giudiziari di tutela” tratta (e rielaborata per Altalex) dal volume Il diritto immobiliare, edito da CEDAM, un manuale autorevole e completo, aggiornato alle ultime novità.

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Sommario

1. Trascrizione domanda giudiziale ex art. 2932 c.c
2. Trascrizione assegnazione casa coniugale
3. Trascrizione domande giudiziali
4. Alcuni aspetti importanti della trascrizione
5. La cancellazione della trascrizione immobiliare

1. Trascrizione domanda giudiziale ex art 2932 c.c

Notevole rilievo nella prassi immobiliare ha la trascrizione della domanda tendente ad ottenere l’esecuzione di un obbligo contrattuale ai sensi dell’art. 2932 c.c. con effetto prenotativo, cosicché la trascrizione di questa domanda e della sentenza che conclude il procedimento in discorso, si sostituiscono al contratto definitivo e prevalgono sulle iscrizioni successive.

Molto interessante a riguardo è la sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. II, 22/10/2018, n. 4569, in cui così si specifica l’effetto prenotativo: “Nell’ambito di una fattispecie negoziale costituita dalla promessa di vendita di un immobile a due diversi promissari acquirenti, non sussiste la responsabilità dell’avvocato nei confronti del proprio cliente per la mancata trascrizione, da parte del professionista, della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., se l’effetto prenotativo del primo preliminare era già sta stato acquisito con la trascrizione dello stesso, di talché, l’eventuale trascrizione della domanda non avrebbe avuto alcun effetto nei confronti di quelle effettuate in data antecedente”.

2. Trascrizione assegnazione casa coniugale

Attualmente è molto frequente anche la trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale per rendere opponibile il diritto di abitazione concesso giudizialmente ad uno dei coniugi, in modo tale che eventuali atti di alienazione della medesima casa non gli siano opponibili.

Nella fattispecie di assegnazione della casa coniugale in sede di negoziazione assistita, emergono due orientamenti tra i giudici di merito: da un lato, la giurisprudenza che sostiene la trascrivibilità degli accordi tra coniugi raggiunti in sede di negoziazione assistita, contenenti il trasferimento di diritti reali immobiliari pur senza autentica del notaio: “È trascrivibile senza riserva l’accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita e autorizzato dal PM, attesa l’equipollenza che si ricava dal D.L.n. 132/2014 con il verbale di separazione consensuale sottoscritto in tribunale e omologato: entrambi hanno fonte pattizia e le medesime finalità” (Tribunale Roma sez. V, 17/03/2017, n.2176).

Dall’altra parte, la giurisprudenza che ritiene necessaria per la trascrizione l’autentica del notaio: “È trascrivibile nei Registri Immobiliari l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita tra due coniugi contenente trasferimenti immobiliari a condizione che, nel rispetto dell’art. 5, comma 3, D.L.. n. 132/2014 le loro sottoscrizioni siano state autenticate da un notaio” (Corte appello Trieste, 30/05/2017).

3. Trascrizione domande giudiziali

La trascrizione della domanda giudiziale si ricollega al principio fissato dall’art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso. Essa mira a regolare e risolvere un conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante causa; consente all’attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto: “La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge (artt. 2652 e 2690 c.c., rispettivamente, per beni immobili e beni mobili registrati), si ricollega al principio fissato dall’art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso. Essa mira a regolare e risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra più acquirenti dallo stesso dante causa; consente all’attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche al successore a titolo particolare del convenuto; costituisce un onere che, in relazione alla norma di cui all’art. 111 c.p.c., opera nel senso di rendere possibile che l’efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua natura particolare) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base ad un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; questi, per non aver partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l’esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell’acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso. Il suddetto sistema normativo non solo non prevede alcuna norma prescrivente la partecipazione al giudizio di terzi che hanno acquistato diritti in virtù di atti soggetti a trascrizione o iscrizione, ma appunto è dettato proprio per l’ipotesi che essi non partecipino al giudizio” (Cass. 29 gennaio 2002, n. 1155).

4. Alcuni aspetti importanti della trascrizione

Secondo le modifiche apportate al codice di procedura civile dalla Legge n. 69/2009 e ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del Codice civile:

– la trascrizione della domanda giudiziale, nonché del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo, conserva il suo effetto per venti anni (trascorsi i quali l’effetto cessa);

– per ottenere la c.d. rinnovazione si deve presentare al Conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, con la quale si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria;

– la trascrizione deve essere effettuata anche nei confronti degli eredi ed aventi causa, cui, nel frattempo, gli immobili siano stati trasferiti.

5. La cancellazione della trascrizione immobiliare

La cancellazione di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima perché effettuata al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge, può essere chiesta con un autonomo giudizio rispetto a quello durante il quale sono stati pronunciati i provvedimenti trascritti (Cass. civ. Sez. II Sent., 03/12/2007, n. 25248).

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