Quando è scaduto il termine per introdurre la fase di merito all’opposizione esecutiva, la parte può sì reiterare l’opposizione, ma non introdurre un giudizio autonomo innanzi al giudice ordinario per l’accertamento dei fatti posti a fondamento dell’opposizione.
Questo è il principio affermato recentemente dalla Corte Cassazione.
La vicenda trae origine dalla istanza depositata dagli aggiudicatari nell’esecuzione immobiliare con la quale chiedevano che il decreto di trasferimento fosse revocato in quanto l’immobile aggiudicato era aggravato da una servitù di passaggio, rigettata in seguito dal GE fissando un termine per l’introduzione del merito.
Inoltre, con sentenza il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del giudice dell’esecuzione.
Conseguentemente, gli aggiudicatari, notificarono alle controparti atto di riassunzione innanzi al Tribunale di Roma, davanti al quale avevano già proposto la domanda originaria che, con sentenza del 2017, dichiarò l’inammissibilità della domanda, come riassunta, condannando alle spese gli attori ed evidenziando, nella decisione, che una volta fissato dal giudice dell’esecuzione il termine per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione, era onere degli opponenti rispettare quel termine.
Infatti, si ricordi che in mancanza, l’opposizione va dichiarata inammissibile e l’inammissibilità non può aggirarsi con l’introduzione di un giudizio autonomo finalizzato a far valere i vizi della cosa venduta, ex art. 1489 cod. civ.
Il tribunale evidenziava, inoltre, che il giudizio introdotto innanzi a sé aveva un petitum ed una causa petendi del tutto difformi da quelli del ricorso depositato nel 2017 con cui era stato chiesto, al giudice dell’esecuzione, la revoca del decreto di trasferimento.
I motivi di cui sopra sono stati oggetto delle questioni sottoposte dagli aggiudicatari alla Suprema Corte di Cassazione.
Preliminarmente la Corte di Cassazione ha messo in luce che quando sia inutilmente scaduto il termine per introdurre la fase di merito dell’opposizione esecutiva, è consentito alla parte interessata reiterare l’opposizione ma non introdurre dinanzi al giudice ordinario un autonomo giudizio per far accertare i fatti posti a fondamento dell’opposizione.
Inoltre, ha rilevato che introduzione, dinanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di una opposizione esecutiva ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che ratione loti spetterebbe alla competenza del medesimo Tribunale, non origina alcuna questione di competenza ma solo di ripartizione di affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario
In conclusione, La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente sancito che il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato è annullabile solo nell’ambio di un’opposizione esecutiva e non in via autonoma.
Cass., Sez. III, Ord., 22 settembre 2021, n. 25749
Mirko Martini – m.martini@lascalaw.com
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