La norma si chiude con la previsione che, con la finalità di verificare le condizioni appena descritte, sui modelli F24 contenenti compensazioni vi saranno dei controlli preventivi che, in caso di presenza dei precedenti presupposti, potranno bloccare la delega di pagamento (si tratta del c.d. “F24 sospeso”, di cui all’articolo 37, commi 49ter e 49quater, del D.L. 223/2006).
Tale previsione non va confusa con il divieto di compensazione di cui all’articolo 31 del D.L. 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro, in quanto il piano di azione delle due norme è diverso. In questo caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente.
Per essere più chiari, si supponga che un contribuente abbia un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 1.000 euro, e un credito Irpef potenzialmente compensabile di 9.000 euro. La parte eccedente del credito rispetto al ruolo, ovvero 8.000 euro (9.000 euro – 1.000 euro), sarà liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale.
Il limite che avrà decorrenza dal prossimo 1° luglio, invece, è assoluto: ciò significa che il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali nel modello F24 si applica anche per la parte dei crediti eccedente gli importi iscritti a ruolo.
Inoltre, il divieto di compensazione:
Si segnala anche un’ulteriore previsione introdotta della Legge di bilancio 2024, anche questa destinata a trovare applicazione del prossimo 1° luglio.
Si richiama l’articolo 1, comma 97, laddove ha introdotto un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti Inps e Inail. In base a tale disposizione, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno effettuare le compensazioni di crediti previdenziali a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
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