Il 15 maggio 2024, con la pubblicazione del decreto legge n. 63, viene aggiunto il nuovo art. 16-bis al decreto istitutivo della Zes Unica (decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162), che allarga la platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, ammettendo il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il credito d’imposta
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. I terreni e i fabbricati possono essere anche usati. Il valore dei terreni e degli immobili, però, non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Esempio
Se il progetto d’investimento prevede l’acquisto di un terreno e di un macchinario, il primo costa 100 mila euro e il secondo 50 mila, il terreno sarà ammesso all’agevolazione per massimo 50 mila euro.
Limiti e minimi di spesa
Il credito d’imposta è concesso nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024 e i progetti di investimentodevono essere di almeno 50.000 euro.
Decreto Attuativo
Si attende il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranitàalimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che definirà le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli.
* Marco Saracino è partner dello Studio Saracino in via Piave 47 a Bitonto
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