Dal 1° gennaio 2024, è prevista una nuova ipotesi di
plusvalenza immobiliare imponibile per le
cessioni a titolo oneroso, di immobili
oggetto di interventi agevolati con il Superbonus,
conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
Plusvalenze su vendita immobili oggetto di Superbonus: le
indicazioni del Fisco
Si tratta di una novità introdotta dall’art. 1, comma 64, della
Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e su
cui è intrevenuto Fisco Oggi, fornendo nuovi chiarimenti a un
contribuente che ha chiesto:
- come si applica l’imposta del 26% sulle plusvalenze sulla
vendita di immobili oggetto di lavori Superbonus - se la previsione si applica per tutti gli immobili e anche
quando l’agevolazione non l’ha avuta il proprietario della casa ma
il comodatario.
Si tratta di un’importante novità che ha modificato
l’art. 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis)
e su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti
chiarimenti con la Circolare
del 13 giugno 2024, n. 13/E, chiarendo:
- ambiti di applicazione;
- esclusioni;
- modalità di calcolo delle plusvalenze
Ambiti di applicazione
Ricorda l’Agenzia delle Entrate che gli immobili interessati
sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati
interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non
residenziali), a prescindere dalla qualificazione del soggetto che
ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla
detrazione come conduttori, comodatari, familiari conviventi,
etc.), dalla tipologia di lavori eseguiti (interventi trainanti o
trainati), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla
modalità di fruizione di questa.
Cessioni escluse
Vanno escluse le seguenti cessioni:
- immobili acquisiti per successione;
- immobili adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci
anni precedenti la cessione (oppure per la maggior
parte di tale periodo, se tra la data di acquisto o di
costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a
dieci anni).
Calcolo delle plusvalenze
Infine, il Fisco segnala che il calcolo delle plusvalenze va
sempre effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nella
Circolare, considerate le novità in proposito introdotte sempre
dalla legge di Bilancio 2024, che ha novellato anche l’art. 68 del
TUIR.
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