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L’Inps con la Circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha fornito tutte le indicazioni per l’applicazione del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213

I medici dipendenti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi hanno adesso la possibilità di coprire presso l’Inps i periodi di interruzione dall’anno del primo contributo, sino al 31 dicembre 2023. L’Inps, infatti, con la Circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha fornito tutte le indicazioni per l’applicazione del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, reintrodotto nell’ordinamento dall’art. 1, commi da 126 a 130, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024). 

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Inps, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sempre dell’Inps ed anche alla Gestione Separata dell’Istituto, a patto che, come abbiamo detto, non abbiano contributi precedenti al 1° gennaio 1996 e non siano già titolari di pensione. Gli interessati sono quindi soggetti relativamente giovani (in linea di massima infracinquantenni, ma anche oltre questa età, in caso di precariato prolungato) che hanno avuto una carriera inizialmente piuttosto frastagliata (ipotesi piuttosto frequente) oppure una sospensione dell’attività per ragioni personali o professionali. 

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I periodi riscattati con questo istituto sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Spiega l’Inps che il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Questo limite non tiene conto degli anni eventualmente già riscattati sulla base di precedenti normative similari, per cui tutti gli interessati possono arrivare ai cinque anni di riscatto, sempre che vi siano periodi di interruzione sufficienti. 

La Circolare Inps aggiunge che il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo o da riscatto). Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale, sempre fra l’anno 1996 e l’anno 2023 compresi.

Non è necessario che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati nella medesima Gestione in cui si vuole richiedere il riscatto. Quindi, nel caso piuttosto frequente di un medico che all’inizio abbia versato alla Gestione separata e poi (dopo un certo lasso di tempo) sia diventato strutturato in un ospedale, sarà possibile riscattare i periodi di vuoto compresi fra i versamenti alla Gestione separata e l’assunzione in ospedale.

Non si può usare questo riscatto per sanare le inadempienze del datore di lavoro, cioè pagarsi da soli i periodi già soggetti a obbligo contributivo, ma colpevolmente non coperti dal datore, e questo anche nel caso di intervenuta prescrizione. In tali casi, se si vuole recuperare tali periodi, occorre attivare la regolarizzazione contributiva, oppure, in caso di prescrizione, costituire una rendita vitalizia. Il costo del riscatto sarà quello in uso nel sistema contributivo, cioè per ogni anno circa il 33 per cento dell’ultima annualità di stipendio (calcolata con riferimento ai dodici mesi precedenti alla domanda), ed ovviamente è rapportato al periodo che si vuole riscattare. L’onere può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.



 

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