Dopo le decisioni della Corte Europea e delle Sezioni Unite della Cassazione, un giudice blocca la vendita della casa all’asta: entra in scena l’opposizione tardiva.
Le operazioni di vendita forzata sono sospese. E questo benché il decreto ingiuntivo che ha dato il via al pignoramento immobiliare non sia stato mai contestato divenendo così definitivo. Il tutto perché il contratto stipulato con tra la banca e il consumatore presenta clausole vessatorie. Ecco il primo effetto della sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione 9479/23 che fa riferimento alla Corte di Giustizia Europea nei casi C-693/19 e C-831/19, in cui i giudici dell’UE prescrivono una protezione efficace per il contraente debole. A mettere il tutto nero su bianco è una decisione del
tribunale di Napoli Nord del 16 giugno. I giudici accolgono il nuovo orientamento della Suprema Corte e stabiliscono che il cosiddetto giudicato, ossia l’irrevocabilità di un provvedimento del giudice, non ha alcuna efficacia dinanzi a un contratto che pregiudica il consumatore. Ne abbiamo parlato già in Banche: la sentenza che restituisce la casa ai debitori. In buona sostanza si stabilisce il principio secondo cui è possibile bloccare il pignoramento già in atto se ci sono clausole vessatorie, anche se contro di esse non è stata sollevata in precedenza alcuna opposizione da parte del debitore.
In un precedente articolo abbiamo anche visto quali possono essere le clausole vessatorie che invalidano il contratto con la banca e garantiscono il diritto a chiedere una sospensione dell’asta giudiziaria in attesa che il giudice verifichi l’abusività o meno del contratto
In sintesi, anche il tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il pignoramento immobiliare per permettere al debitore di presentare un’opposizione tardiva secondo l’articolo 650 del Codice di Procedura Civile entro quaranta giorni dalla decisione.
Il punto è questo: il decreto ingiuntivo che il giudice rilascia all’istituto di credito deve motivare sull’eventuale legittimità del contratto perché privo di clausole abusive, ricordano le Sezioni Unite. E in caso contrario spetta al giudice dell’esecuzione verificare se ci sono clausole vessatorie che influenzano l’esistenza o l’importo del credito fatto valere. Questo avviene fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, anche attraverso un’istruttoria sommaria.
Le parti devono essere informate dell’esito della verifica, sia che abbia esito positivo o negativo.
Il debitore con la casa pignorata deve essere avvisato che ha quaranta giorni per proporre opposizione all’ingiunzione per far verificare solo la natura vessatoria delle clausole, con effetti sull’ingiunzione. Finché il giudice dell’opposizione non decide, nessuna vendita o assegnazione può avere luogo.
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