Nel 2024 torna la pace contributiva per tutti quei lavoratori che sono esclusi dal regime retributivo. Una misura essenziale per permettere ai soggetti interessati di poter coprire i buchi previdenziali e assicurarsi in futuro un’adeguata pensionabile.
Versare i contributi previdenziali è essenziale ai fini di maturare i requisiti pensionistici per poter uscire dal lavoro e godersi finalmente il resto della vita senza dover più lavorare. In questo periodo storico stiamo attraversando una fase delicata per la previdenza sociale, ma almeno la pace contributiva può farci tirare un sospiro di sollievo.
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Pace contributiva 2024: i termini massimi per il riscatto
La pace contributiva nel 2024 introduce la possibilità di poter riscattare gli anni persi per il mancato versamento dei contributi previdenziali così da poter recuperare un po’ di “terreno”. Il tempo massimo per il riscatto è di 5 anni e il termine ultimo per far domanda è il 31 dicembre 2025.
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I beneficiari riguardano esclusivamente coloro che rientrano nel sistema contributivo (a differenza di quanto avveniva tra il 2019 e il 2021) e dunque per chi calcola l’assegno previdenziale in base a quanto è stato versato.
Negli anni gli esperti hanno evidenziato che i contribuenti che ne hanno fatto domanda sono stati oltre 13 mila. Secondo le analisi attuali anche per il 2024 il volume di interesse sarà pressoché simile se non uguale.
La rateizzazione
Il riscatto dei contributi nel 2024 è di nuovo possibile grazie all’introduzione della pace contributiva. La misura è destinata a coloro che sono iscritti ad un’assicurazione generale obbligatoria:
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- Gestione ordinaria (sia forme esclusive che sostitutive);
- Gestioni speciali destinate ai lavoratori autonomi, artigiani e commercianti;
- Gestione separata INPS.
L’INPS accenna due possibilità per poter usufruire della pace contributiva: pagamento in un’unica soluzione oppure rateizzando l’importo in più rate e fino ad un massimo di 120. L’ente previdenziale aggiunge:
«Ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza l’applicazione di interessi».
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