Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Nell’appuntamento settimanale con la giurisprudenza elaborata dalla Suprema Corte in materia processualcivilistica, si segnalano in particolare le pronunce che si sono soffermate sulle seguenti tematiche e questioni: giudizio divorzile in appello ed acquisizione di nuovi mezzi di prova; consulenza tecnica di parte e dissenso da parte del giudice di merito; vizi di notifica dell’atto di riassunzione del processo di primo grado interrotto per decesso di una delle parti e poteri-doveri del giudice di appello; regime dell’invalidità dei vizi concernenti l’individuazione del luogo di notificazione dell’impugnazione; procedimento di correzione dell’errore materiale, ragionevole durata del processo e perimetro applicativo dell’istituto; requisiti formali dell’atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione; liquidazione delle spese del processo esecutivo dichiarato estinto dal giudice dell’esecuzione e rimedi impugnatori; consulenza tecnica d’ufficio, adesione del giudice ed assolvimento dell’obbligo motivazionale.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

APPELLO/DIVORZIO Cassazione n. 27234
La sentenza afferma che nel giudizio divorzile in appello è ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie, documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

CONSULENZA TECNICA DI PARTE Cassazione n. 27297
Nella pronuncia la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui il giudice di merito, il quale esprima un convincimento contrario rispetto alla consulenza tecnica di parte, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto.

RIASSUNZIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 27298
La decisione afferma che il giudice d’appello, ritenuta la nullità della sentenza di primo grado per l’irrituale notificazione della riassunzione al successore a titolo universale della parte deceduta nel corso del giudizio, è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio.

IMPUGNAZIONI/APPELLOCassazione n. 27311
Il giudice di legittimità riafferma che il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ..

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE Cassazione n. 27463
Aderendo a quanto statuito in una recente pronuncia in fattispecie analoga, la Suprema Corte afferma che, nel rispetto dei principi che informano il giusto processo, una volta che il tribunale, in sede di correzione dell’errore materiale abbia modificato l’accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento al fine di adeguarlo alle risultanze probatorie espresse nella relazione del consulente tecnico, è logico ammettere l’intervento anche sulle spese, al fine di riequilibrare il rapporto di consequenzialità tra decisione principale e statuizione accessoria.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 27607
La decisione ribadisce che il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.).

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 27614
Nel dichiarare inammissibile il ricorso straordinario proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., la pronuncia riafferma che i rimedi esperibili avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in tema di estinzione, ivi inclusi quelli relativi alle spese e quelli accessori, sono esclusivamente il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ..

SENTENZA Cassazione n. 27910
La Corte riafferma che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimenti speciali – Divorzio – Appello – Rito camerale – Nuovi mezzi di prova. (Cpc, articoli 345 e 737; Legge n. 898/1970, articolo 4)
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell’art. 4, comma quindicesimo, della legge n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie, documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel confermare la sentenza con cui i giudici d’appello avevano riformato la sentenza impugnata in punto di assegno divorzile, revocandolo, ha ritenuto che la controricorrente avesse potuto ampiamente controdedurre alla produzione documentale del ricorrente nel corso del giudizio di appello) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 aprile 2012, n. 5876; Cassazione, sezione civile I, sentenza 27 maggio 2005, n. 11319; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 maggio 2003, n. 8547).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 30 novembre 2020, n. 27234 – Presidente Genovese; Relatore Iofrida
_____________________

Istruzione probatoria – Consulenza tecnica – Di parte – Dissenso del giudice dal suo contenuto. (Cpc, articoli 116 e 201)
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza formulata dal ricorrente, non rilevando la dedotta violazione di legge derivante dall’adesione, da parte del giudice d’appello, alle conclusioni rassegnate dal C.T.U.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 gennaio 2010, n. 2063; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 settembre 2006, n. 20821; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 aprile 2001, n. 5687).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 30 novembre 2020, n. 27297 – Presidente Gorjan; Relatore Giannaccari
______________________

Interruzione del processo – Morte della parte – Riassunzione – Notificazione – Vizi – Nullità pronuncia – Conseguenze. (Cpc, articoli 102, 170, 300, 305 e 354)
In ipotesi di riassunzione del processo di primo grado interrotto per morte di una delle parti originarie, ove vi si provveda mediante atto notificato non al procuratore della parte costituita, come prescritto dall’art. 170, comma 1, cod. proc. civ. ma personalmente a quest’ultimo, che rimanga contumace, si verifica un difetto del contraddittorio, con la conseguente nullità degli atti successivi, compresa la sentenza, la quale nullità, rilevata in sede di gravame, comporta non l’estinzione del procedimento a norma dell’art. 305 cod. proc. civ., bensì la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., norma applicabile anche per i vizi di notifica dell’atto di riassunzione, che deve equipararsi a quello di citazione sia in sede di introduzione del giudizio che di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, quali litisconsorti necessari (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia condominiale, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto il giudice d’appello, ritenuta la nullità della sentenza di primo grado per l’irrituale notificazione della riassunzione al successore a titolo universale della parte deceduta nel corso del giudizio, avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 luglio 2020, n. 13860; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 novembre 2014, n. 25151; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 febbraio 1983, n. 1063).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 novembre 2020, n. 27298 – Presidente D’Ascola; Relatore Scarpa
_____________________

Impugnazioni – Appello – Luogo di notificazione – Individuazione – Vizi– Rilevanza – Sanabilità. (Cpc, articoli 156, 157, 160 e 291)
A condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita, il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte distrettuale, avendo ritenuto che la notificazione dell’atto d’appello proposto del ricorrente fosse inesistente in quanto effettuata in un luogo che non aveva alcun collegamento con l’appellata, ha omesso di considerare che, al contrario, i vizi relativi all’individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell’atto d’appello, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono pur sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 marzo 2018, n. 5663; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 novembre 2020, n. 27311 – Presidente Gorjan; Relatore Dongiacomo
___________________

Procedimento di correzione – Ambito di applicazione – Indennità di accompagnamento – Correzione accertamento requisito sanitario – Statuizione in punto di spese. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 91, 287, 288 e 445–bis)
In tema di procedimento di correzione dell’errore materiale, può esserne oggetto qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio. Il procedimento di correzione dell’errore materiale, in presenza dei presupposti che lo legittimano, costituisce infatti l’istituto più consono a salvaguardare l’effettività del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali, non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato con cui il tribunale, in sede di correzione dell’errore materiale, pur modificando l’accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento al fine di adeguarlo alle risultanze probatorie espresse nella relazione del consulente tecnico, aveva invece rigettato l’istanza di correzione quanto alla richiesta di modifica anche della statuizione sulle spese processuali diretta a riequilibrare il rapporto di consequenzialità tra decisione principale e statuizione accessoria a contenuto normativamente obbligato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 giugno 2020, n. 12605; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3668; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4365).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27463 – Presidente Doronzo; Relatore Marchesi
________________________

Esecuzione forzata – Precetto – Decreto ingiuntivo esecutivo per mancata opposizione – Atto di precetto – Requisiti formali. (Cpc, articoli 156, 480 e 654)
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex art. 480, comma 2, cod. proc. civ.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l’invalidità dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27607 – Presidente Amendola; Relatore Valle
____________________

Esecuzione forzata – Procedura esecutiva – Estinzione – Liquidazione delle spese – Rimedi esperibili. (Cost., articolo 111; Cpc, articoli 617, 620, 630 e 306)
I provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in tema di estinzione, ivi inclusi quelli relativi alle spese e quelli accessori, non sono mai impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., ma esclusivamente con il reclamo di cui all’art. 630 cod. proc. civ., ovvero con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., rispettivamente a seconda che venga in contestazione l’effetto estintivo ed il regolamento delle spese del processo esecutivo ovvero i provvedimenti consequenziali e gli effetti ulteriori dell’estinzione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza con cui la ricorrente debitrice aveva chiesto la liquidazione delle spese dopo l’estinzione della procedura esecutiva per rinunzia agli atti da parte del creditore procedente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 maggio 2015, n. 9837; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 dicembre 2020, n. 27031).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27614 – Presidente Amendola; Relatore Tatangelo
___________________

Provvedimenti – Sentenza – Motivazione – Adesione del giudice alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – Obbligo motivazionale. (Cpc, articoli 61, 132; Disp. att. cpc, articolo 118)
Ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ove il giudice di merito condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Nel caso di specie, trattavasi di valutazione operata in punto di risarcimento del danno conseguente a dequalificazione professionale del lavoratore).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27910 – Presidente Patti; Relatore Leo

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui